Le recenti sentenze sulle possibilità di adozione per i nuovi modelli di famiglia

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In Italia, l’adozione per le coppie omosessuali è vietata, anche se recentemente vi sono state specifiche aperture da parte di alcune decisioni giurisprudenziali che hanno contribuito a far crescere l’interesse dell’opinione pubblica in materia, senza però che vi sia stato alcun riconoscimento da parte del legislatore. L’ordinamento italiano prevede una forma di adozione in casi particolari che non sostituisce i legami familiari originari, ma li integra per offrire protezione al minore. Tuttavia, questa forma di adozione è ammessa solo in ipotesi specifiche. Il principio dei best interests of the child guida tutte le decisioni riguardanti i minori, come stabilito dalle convenzioni internazionali. Di redente, la Corte costituzionale ha ampliato i diritti, ammettendo l’adozione internazionale da parte di single e riconoscendo alcune tutele alle coppie omogenitoriali. Nel complesso, il diritto di famiglia attuale evolve verso una maggiore inclusività, mantenendo al centro la protezione del minore.

L’autore: Giuseppe Spoto è avvocato e professore di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. È autore di numerose pubblicazioni in materia di tutela dei consumatori, diritto dell’impresa, diritto di famiglia, diritto delle obbligazioni e dei contratti.

1. L'adozione

In base all’attuale legislazione, è possibile distinguere quattro tipi di adozione:

  • l’adozione piena o legittimante, che è la forma ordinaria di adozione, può essere richiesta da persone coniugate da almeno tre anni e riguarda minori di età senza genitori;
  • l’adozione in casi particolari, che può essere invocata in circostanze specifiche anche da persone singole o conviventi;
  • l’adozione di persone maggiorenni, che ha lo scopo di tramandare il patrimonio e il cognome, ma in cui la persona adottata continua a conservare i rapporti con la famiglia di origine;
  • l’adozione internazionale, che disciplina l’adozione di un minore straniero da parte di coniugi italiani residenti in Italia o all’estero.

A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione particolare non costituisce un rapporto di filiazione che si sostituisca a quello che il minore aveva con i propri genitori di sangue. Tale tipo di adozione instaura un rapporto di filiazione adottiva che “si aggiunge” al precedente, per assicurare un’assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale sia necessario attivare una specifica protezione.

L’adozione particolare è ammessa solo in alcune ipotesi tassative: 

  • quando il minore sia orfano e l’adottante sia un parente entro il sesto grado o un estraneo che ha stabilito con il minore un rapporto stabile e duraturo, precedente alla morte dei genitori;
  • quando l’adottante sia coniuge del genitore del minore;
  • quando il minore abbia gravi handicap e sia orfano di entrambi i genitori;
  • quando non è possibile l’affidamento preadottivo.

L’affidamento prevede l’allontanamento del minore dalla famiglia originaria, perché privo di un ambiente idoneo, e l’inserimento in altra famiglia. A differenza dell’adozione, che presuppone uno stato definitivo di abbandono morale e materiale del bambino, l’affidamento comporta generalmente un temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia d’origine che non è in grado di occuparsene.
La Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia, consente che la legislazione interna di ciascuno Stato aderente possa ammettere l’adozione da parte di single. Tale tipo di adozione non è però ammessa in Italia, se non in casi particolari.
L’adozione in casi particolari è una forma di adozione più flessibile rispetto all’ordinaria. Infatti, quest’ultima può essere richiesta esclusivamente da marito e moglie sposati stabilmente.
Le possibilità di deroghe all’adozione tradizionale sono molto limitate e presuppongono necessariamente l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, che deve valutare il superiore interesse del minore nei casi di persone legate con l’adottando da vincolo di parentela fino al sesto grado oppure da un rapporto affettivo stabile e duraturo, oppure quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e la persona adottante sia un parente entro il sesto grado. Così, ad esempio, un giudice può autorizzare l’adozione di un bambino da parte di uno zio single in virtù del grado di parentela.
Rimane oggetto di dibattito la possibilità di ammettere deroghe alla disciplina dell’adozione a favore di una persona singola, anche quando non sia necessariamente legata con il minore da adottare da vincoli di parentela entro il sesto grado e, più in generale, la possibilità di un’interpretazione più flessibile delle norme in tema di adozione.

2. Il principio dei best interests of child

Il principio del migliore interesse del minore, che molto spesso viene richiamato nella formula inglese di best interests of child, è alla base delle regole a tutela dei bambini. Si tratta di un concetto dinamico, che può comprendere varie questioni in evoluzione.
Gli strumenti internazionali di tutela del bambino si informano a questo principio, che è sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al bambino. Pensiamo, ad esempio, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dove all’articolo 3, paragrafo 1, è richiamato il superiore interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano; ma anche all’art. 24, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano.
Nel settore del diritto di famiglia i diritti degli adulti devono essere sempre declinati e compresi in rapporto funzionale alla protezione del minore, che rappresenta il soggetto più debole e bisognoso di tutela.

3. La stepchild adoption

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state ammesse in Italia dal 2016, ma non è stata prevista esplicitamente la possibilità di stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio di un partner da parte dell’altro partner.
Il caso dell’adozione del figlio del partner si verifica quando due adulti formano una nuova famiglia, avendo figli da una precedente relazione. La nuova famiglia che si costituisce può risultare da persone divorziate oppure può riguardare famiglie omogenitoriali dove il figlio nasce all’interno di una coppia omosessuale, a seguito di inseminazione eterologa o di maternità surrogata.
Non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo chiaro e uniforme la stepchild adoption per le coppie omosessuali, o in tutti i casi di genitorialità non biologica, ma esistono alcune decisioni giudiziali che in ipotesi concrete hanno ammesso tale possibilità, dopo attenta valutazione dell’autorità giudiziaria del preminente interesse del minore. Secondo questo approccio, la risposta non è data in funzione di un presunto diritto del genitore, ma è sempre la soluzione più idonea a tutelare l’interesse del bambino alla stabilità affettiva.

4. La procreazione medicalmente assistita

Oltre a ricorrere all’adozione, le coppie che non sono in grado di avere figli possono accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, che sono regolate dalla Legge n. 40 del 19 febbraio 2004. In base alla legge, possono accedere a tali tecniche solamente le coppie eterosessuali maggiorenni, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile, che abbiano problemi di infertilità o sterilità accertata. Un’altra ipotesi che rende possibile accedere a queste tecniche riguarda le coppie che presentano malattie genetiche trasmissibili.
La fecondazione assistita può essere omologa o eterologa. La differenza principale riguarda l’origine dei gameti utilizzati (ovuli e spermatozoi). Se i gameti provengono dalla stessa coppia si parla di fecondazione omologa, mentre se vengono utilizzati ovuli o spermatozoi provenienti da un terzo soggetto estraneo alla coppia si parla di fecondazione eterologa. Il padre che ha acconsentito all’intervento fecondativo di tipo eterologo non può disconoscere il figlio una volta nato.
Non rientra invece tra le tecniche di procreazione medicalmente assistite ammesse dall’ordinamento italiano la surrogazione di maternità. Tale pratica, che è anche conosciuta come “gestazione per conto di altri” o “utero in affitto”, è penalmente punibile in Italia, in quanto determina una pericolosa dissociazione tra la donna che porta la gravidanza a compimento, la donna che fornisce il materiale biologico necessario (donazione di ovocita) ed eventualmente la persona che si prenderà poi cura del bambino una vota nato.
Per la legge italiana, il nato va considerato figlio della donna che lo ha partorito e qualora la surrogazione di maternità avvenga all’estero, in paesi dove questa tecnica è ammessa, possono sorgere problemi l’attribuzione dello stato di genitore non biologico del nato, una volta che quest’ultimo venga portato in Italia.
Il principio del “migliore interesse del minore” è richiamato spesso in queste ipotesi per consentire la registrazione del figlio nato da gestazione per conto di altri all’estero, una volta che la coppia (omosessuale o eterosessuale) che ha fatto ricorso a tale pratica, torna a casa. Tale principio diventa quindi uno strumento fondamentale per ottenere un riconoscimento giuridico da parte dell’ufficiale dell’anagrafe, nonostante il comportamento illecito che impedirebbe di avvantaggiare chi ha violato un divieto.

5. Gli interventi della Corte costituzionale

Quando la Corte costituzionale dichiara un articolo di una legge incostituzionale, perché in contrasto con i principi della Carta fondamentale dello Stato italiano, la norma non può essere più applicata. 
Nel dibattito sulla necessità di estendere le ipotesi di adozione ed eliminare alcuni divieti è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, che ha ammesso i diritti di filiazione nei casi di procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero da coppie dello stesso sesso, e con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, che ha riconosciuto la possibilità di adozione internazionale da parte di una persona single, ampliando l’orizzonte delle ipotesi di adozione di un minore straniero anche oltre il contesto di una coppia.
Il ragionamento dei giudici costituzionali italiani si è fondato ancora una volta sul migliore interesse del bambino, ritenendo che di fronte a una situazione di abbandono e di sofferenza del bambino orfano bisogna guardare al suo concreto interesse. Così, se dobbiamo decidere tra non avere nessun genitore e avere almeno un genitore che si prenda cura di un bambino è certamente preferibile questa seconda opzione. 
Per questa ragione, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge italiana sulle adozioni (Legge n. 184/1983), nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. Questa sentenza ha preso però in esame solo l’ipotesi dell’adozione internazionale di un minore straniero da parte del singlee non altre ipotesi che continuano ad essere controverse.
Inoltre, in tema di congedo parentale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, ha chiarito che in una coppia omogenitoriale femminile, se due donne sono state entrambe riconosciute come genitori di un bambino nei registri dello stato civile, la lavoratrice che non ha partorito (c.d. “madre intenzionale”) non può essere esclusa dal congedo genitoriale. 
Il congedo parentale è un periodo di tempo in cui i genitori, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino, possono ottenere una pausa dal lavoro per occuparsi del figlio. Durante tale periodo, il genitore, pur non lavorando, ha diritto a mantenere il posto di lavoro. 
Per la Corte costituzionale, in base al principio di eguaglianza, se il congedo parentale è riconosciuto ai genitori in una coppia eterosessuale, allo stesso modo deve essere riconosciuto ai componenti di una coppia omogenitoriale.

6. Conclusioni

L’ordinamento giuridico italiano presenta una disciplina complessa e articolata in materia di adozione e tutela della genitorialità, che riflette le trasformazioni sociali e culturali in corso. Le diverse forme di adozione sono studiate per garantire la massima protezione e il superiore interesse del minore, che è un principio cardine riconosciuto anche a livello internazionale.
Nonostante alcune restrizioni storiche, come il divieto generale di adozione per le persone singole o le limitazioni legate alle unioni civili, le recenti pronunce della Corte costituzionale segnano un’evoluzione significativa verso una maggiore inclusività e tutela dei diritti del bambino, superando norme obsolete che non rispondevano più alle esigenze reali dei minori privi di un ambiente familiare adeguato. 
Allo stesso modo, le regolamentazioni sulla procreazione medicalmente assistita e la stepchild adoption sono ambiti in continua trasformazione, che richiedono un equilibrio delicato tra tutela della dignità umana, riconoscimento della pluralità delle famiglie e rispetto dei best interests of the child.
In definitiva, il diritto di famiglia italiano si trova oggi a dover coniugare tradizione e innovazione, ponendo sempre al centro la protezione dei bambini come criterio imprescindibile per ogni intervento giuridico in questo settore.

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