La nuova legge elettorale - Come cambia il voto per il Parlamento

Riforma Primo biennio Quinto anno
ITE AFM , LES

Abstract: La riforma della legge elettorale è stata introdotta con la legge 9 ottobre 2026, n. 180 e prevede un modello proporzionale corretto da un premio di governabilità e dal ritorno delle preferenze.

Dall’approvazione alla pubblicazione: il nuovo quadro normativo

L'8 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il giorno successivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2026 come legge n. 180 (recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"), sostituendo ufficialmente la legge n. 165/2017.

La nuova normativa abbandona il sistema misto con collegi uninominali per adottare un impianto proporzionale corretto, integrato da un premio di maggioranza e da specifiche soglie di sbarramento.

Premio di governabilità, modalità di voto e Circoscrizione Estero

Il meccanismo centrale della legge assegna in prima battuta i seggi in modo proporzionale. Tuttavia, se una lista o coalizione raggiunge almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato, scatta un premio fisso pari a settanta deputati e trentacinque senatori supplementari. A tutela delle minoranze, la legge fissa un tetto massimo: la forza vincente non può superare i 220 deputati su 400 e i 113 senatori su 200 elettivi.

Se la soglia del 42% non viene raggiunta, non è previsto alcun ballottaggio e i seggi si distribuiscono in modo puramente proporzionale tra le forze che superano lo sbarramento: il 3% per le singole liste e il 10% per le coalizioni.

Sulla scheda elettorale l'elettore trova la figura del capolista bloccato, al quale è garantita l'elezione prioritaria, ma può esprimere fino a tre preferenze per i candidati successivi, nel rispetto dell'alternanza di genere.

I partiti devono indicare al momento del deposito dei simboli il nome del candidato proposto alla presidenza del Consiglio: tale indicazione non appare sulla scheda e non limita le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica nella nomina del capo del governo (articolo 92 della Costituzione).

Per quanto riguarda la Circoscrizione Estero, la legge riorganizza le ripartizioni geografiche, riducendole a due per la Camera (Europa ed Extra-UE) e creando un'unica ripartizione mondiale per il Senato.

Voto fuori sede e requisiti per la presentazione delle liste

Una novità rilevante sul piano sociale è l'introduzione permanente del diritto di voto per i fuori sede: studenti, lavoratori e caregiver che vivono in regioni diverse da quella di residenza potranno votare nel Comune di domicilio temporaneo sia per le elezioni politiche ed europee, sia per i referendum.

Sul fronte dell'organizzazione elettorale, vengono resi più stringenti i requisiti per i soggetti politici non ancora rappresentati in Parlamento: la legge prevede l'innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle liste in ciascun collegio, passando dalle precedenti millecinquecento a seimila sottoscrizioni. 

I ricorsi giudiziari e il percorso verso la Consulta

Poiché nel nostro ordinamento non è consentito il ricorso diretto dei cittadini alla Corte costituzionale, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state promosse circa trenta azioni civili presso i tribunali ordinari per denunciare la potenziale lesione del diritto di voto libero ed eguale.

I ricorsi sollevano sei principali questioni di legittimità costituzionale, che riguardano la congruità del premio di maggioranza al 42%, il rispetto della base regionale dell'elezione del Senato sancita dall'articolo 57 della Costituzione, la convivenza tra capolista bloccato e preferenze, e il nuovo limite delle firme per le liste.

Se uno dei giudici ordinari riterrà la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospenderà il processo in corso e rimetterà gli atti alla Corte costituzionale. Nell'attesa di eventuali decisioni della Consulta, la legge rimane pienamente valida ed efficace. 

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