
L’acqua assurge a valore primario nell’assetto legislativo internazionale. Nonostante gli sforzi sostenuti finora, un recente rapporto ONU afferma che il pianeta è entrato nell’era della bancarotta idrica globale, con conseguenti tensioni geopolitiche in cui la risorsa idrica è arma o target.
«Se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI avranno come oggetto del contendere l’acqua.»
1995, Ismail Serageldin, vicepresidente della Banca mondiale
L’acqua come bene comune
L’acqua è fonte di vita per le collettività ed elemento indispensabile per la sopravvivenza degli ecosistemi. Essa possiede un carattere trans-generazionale, ovvero deve essere garantita alle future generazioni.
La risorsa idrica viene definita limitata, esauribile e quindi vulnerabile. Solo il 3% di tutta l’acqua esistente sulla Terra è dolce e meno dell’1% è potabile. Di questa percentuale, due terzi sono utilizzati per l’irrigazione in agricoltura e le produzioni industriali e il residuo è usato per fini personali.
Tradizionalmente, l’acqua era considerata come una risorsa economica in grado di sod-disfare un bisogno e soggetta alle leggi del mercato. Nell’attuale dibattito culturale e politi-co, essa è definita come un bene comune (o common).
Nonostante manchi una definizione giuridica univoca, il concetto di “bene comune” è noto fin dall’antica Grecia. È stato il pensiero centrale nella filosofia di Platone (428/427 a.C. - 348/347 a.C.) e di Aristotele (384 a.C. o 383 a.C. - 322 a.C.), i quali individuavano come beni comuni quei valori chiave attraverso cui la politica avrebbe dovuto promuovere l’interesse generale di tutti, favorendo il benessere della comunità. Per il diritto romano le res communes omnium indicavano quei beni insostituibili come l’aria, il mare, l’acqua, che ricadevano sotto la responsabilità comune, tutelati e gestiti dall’autorità pubblica.
Oggi la dizione indica un insieme di risorse considerate patrimonio collettivo dell’umanità. Citando la proposta della Commissione Rodotà sui beni pubblici: «i beni comuni sono cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona».
In altri termini, i commonssono strettamente connessi ai diritti della personalità: a titolo esemplificativo il diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica, alla libertà e dignità persona-le. Per questo motivo i governi sono tenuti ad assicurare i beni comuni a tutti i consociati, anche tramite la rimozione delle disuguaglianze economico-sociali, secondo i criteri di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 Cost. Garantendo che l’accesso a tali risorse non sia determinato dal reddito o dal ceto, viene assicurata equità nell’utilizzo.
I beni comuni sono amministrati in virtù del principio di solidarietà, in quanto sono a frui-zione collettiva e possiedono un’utilità generale, ossia sono utili a una pluralità di persone considerate in uno spazio temporale aperto, sia nel presente sia nel futuro. I consociati hanno pertanto il dovere morale di condividere, preservare e trasferire i beni comuni anche alle future generazioni.
In questo contesto, il bene comune “acqua” rappresenta un paradigma di giustizia sociale e ambientale, la cui carenza o scarsità amplifica le disuguaglianze globali e le emergenze ecologiche. In quest’ottica la salvaguardia della risorsa naturale (giustizia ambientale) diventa condizione per garantire una vita dignitosa (giustizia sociale). Considerare quindi l’acqua un patrimonio a titolarità diffusa significa assicurare a tutti i consociati il diritto di accesso equo e inalienabile.
L’accesso alle risorse idriche e la geopolitica dell’acqua

L’accesso all’acqua è stato riconosciuto a livello internazionale come un diritto umano universale, autonomo e specifico.
Tale diritto è stato positivizzato a seguito di decennali campagne di sensibilizzazione, di mobilitazione e di contrasto alla privatizzazione delle risorse idriche, che hanno portato all’approvazione di due risoluzioni fondamentali.
In virtù della risoluzione n. 64/292 del 28 luglio 2010, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che «il diritto all’acqua potabile e sicura e ai servizi igienici» è «un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani».
La successiva risoluzione n. 15/9 del 30 settembre 2010, adottata dal Consiglio dei Diritti umani, organo sussidiario dell’Assemblea generale, ha stabilito che «il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico‐sanitari deriva dal diritto a un livello di vita adeguato ed è indissolubilmente legato al diritto a migliorare lo stato di salute fisica e mentale, così come al diritto alla vita e alla dignità». Con questo atto normativo, il termine accessibilità assu-me quattro accezioni differenti: la non discriminazione, l’accessibilità economica (affordability), l’accessibilità fisica, l’accesso alle informazioni.
Questi atti politici hanno un carattere eminentemente declaratorio e presentano pertanto il tratto giuridico di soft law, non essendo vincolanti per gli Stati. In altri termini, il riconosci-mento a livello internazionale è meramente formale, con la conseguenza che la fruizione della risorsa da parte dei consociati può essere garantita solo a seguito dell’attuazione da parte di ogni singolo governo.
In questo contesto si inserisce l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale dell’ONU e sottoscritta dai 193 Paesi membri. Questo programma d’azione contiene 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, suddivisi in 169 target.
L’obiettivo n. 6 impone alla comunità internazionale di «garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie».
L’Agenda definisce i passi, le risorse e i tempi per raggiungere i target specifici, lasciando la responsabilità della realizzazione ai singoli Stati.
Il recente Programma di Monitoraggio Congiunto OMS/UNICEF per l’approvvigionamento idrico, i servizi igienici e l’igiene ha stimato che circa il 30% della popolazione a livello globale non ha accesso a fonti d’acqua potabile gestite in sicurezza.
Negare il diritto di accesso alla risorsa idrica, presupposto essenziale per l’esercizio degli altri diritti umani, significa negare il diritto alla vita, alla salute, all’alimentazione e alla di-gnità. La privazione dell’acqua ostacola l’igiene personale e la pulizia domestica, in mancanza delle quali le condizioni di vita diventano disumane, privando le persone della dignità e causando malattie e infezioni anche mortali.
La gestione equa della risorsa è altresì cruciale per evitare conflitti e garantire una pacifica convivenza. Da millenni l’essere umano conduce guerre per l’acqua: conflitti geopolitici locali sono causati dalla scarsità, dal controllo e dall’accaparramento delle risorse idriche (water grabbing) da parte di attori pubblici o privati.
Solo nel 2025 sono stati annoverati 343 conflitti in cui l’acqua è stata il motivo scatenante o un’arma di guerra. È il caso dell’Ucraina, dove sono state distrutte infrastrutture idriche, o dei conflitti in Iraq e Siria, dove le opposte fazioni hanno combattuto per prendere il control-lo delle dighe.
Nel recente passato è degno di nota il caso libico. Il Great Man Made River, il grande fiume artificiale fatto realizzare da Muʿammar Gheddafi (1942–2011) per fornire acqua al 70% della popolazione, fu bombardato nel 2011 dalle forze della NATO che affiancavano i ribelli antiregime, costringendo di fatto la popolazione ad assoggettarsi al consumo di acqua fornita dal governo filo-NATO.
Le guerre per l’acqua sono spesso la conseguenza estrema dell’allocazione arbitraria e scorretta della risorsa. Nei territori di Israele, Cisgiordania e della Striscia di Gaza la risor-sa idrica è spesso arma o target delle tensioni fra palestinesi e israeliani.
Anche in Nigeria, nella regione del Sahel in Mali e nella regione del Darfur la cattiva ge-stione o divisione della risorsa tra gruppi etnici o Stati è stata negli ultimi vent’anni causa di sanguinosi conflitti etnici e politici. La progressiva desertificazione delle aree dovuta al cambiamento climatico e l’incontrollato aumento demografico hanno inasprito le endemi-che controversie collegate alla gestione delle risorse idriche tra agricoltori e pastori noma-di.
Nell’Africa nord-orientale attraversata dal fiume Nilo, il conflitto serpeggia senza ancora emergere. Nel 2025 il governo etiope ha inaugurato il più grande impianto idroelettrico africano, la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), insistente sul Nilo Azzurro. La realizzazione di questa diga ha suscitato inquietudine nei governi egiziano e sudanese, preoccupati di una riduzione dell’afflusso idrico nei propri territori. Attualmente sono state avviate trattative diplomatiche, ma l’area rimane in uno stato di tensione.
Il diritto di accesso all’acqua nella normativa italiana ed europea

Da oltre trent’anni anni l’Unione Europea attua misure per garantire che l’acqua del rubi-netto sia potabile nei Paesi membri.
Di particolare rilievo è la Direttiva (CE) n. 2020/2184 (recepita in Italia il 21 marzo 2023 col decreto legislativo n. 18/2023), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in risposta all’iniziativa popolare Right2water, volta ad esortare l’Unione Europea ad elaborare un atto normativo che sancisca il diritto umano universale all’acqua, come declinato dalle Nazioni Unite.
Il disposto normativo europeo impone agli Stati membri di garantire l’accesso all’acqua potabile anche ai gruppi più marginali e vulnerabili della popolazione e di monitorare rego-larmente la qualità della risorsa destinata al consumo umano, utilizzando un metodo che preveda l’istituzione di punti di campionamento lungo tutta la filiera idrica, in modo da garantire un controllo rigoroso e trasparente per i cittadini. Per la prima volta, vengono stabiliti requisiti uniformi anche per i materiali a contatto con l’acqua potabile, compresi i sistemi di tubature in plastica. La Direttiva prevede altresì l’aggiornamento degli standard qualitativi dell’acqua, modificando i limiti per alcune sostanze chimiche, tra le quali il piombo, le cui alte concentrazioni provocano gravi danni alla salute.
Il successivo Regolamento (UE) n. 2024/1760 (Nature Restoration Regulation) introduce, per la prima volta nel diritto unionale, obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati mem-bri di ripristino ecologico, imponendo di adottare misure specifiche per recuperare ecosi-stemi degradati, tra cui fiumi, laghi, torbiere, zone umide e corpi idrici.
Il diritto di accesso all’acqua è un diritto umano riconosciuto a livello sovranazionale, che dovrebbe trovare piena affermazione anche nelle costituzioni nazionali. Nell’UE solo la Costituzione slovena prevede esplicitamente questo diritto. In altre carte costituzionali europee, quali quelle austriaca, tedesca e spagnola, esiste un mero riferimento all’acqua dedicato solamente al riparto di competenze tra governo centrale ed enti locali.
La Costituzione italiana non menziona espressamente il diritto di accesso all’acqua, in quanto esso viene considerato “pervasivo e trasversale” al complesso degli altri diritti costi-tuzionali. L’acqua è quindi un presupposto essenziale per l’effettivo esercizio di altri diritti:
- dall’art. 2 Cost., relativo ai diritti inviolabili dell’uomo, si ricava il principio in virtù del quale è impossibile negare o sottrarre la risorsa idrica;
- l’art. 3 Cost., relativo ai valori di dignità e uguaglianza, sottende che l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sia il prerequisito essenziale per condurre una vita sana e dignitosa; si evince inoltre che le disuguaglianze devono essere rimosse in fa-vore di un percorso di emancipazione sociale e personale, per liberare le comunità e i soggetti deboli dalla povertà e dalla necessità di dedicare tempo alla raccolta, liberan-do risorse per l’istruzione e le attività produttive;
- dall’art. 32 Cost., relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, si desume che l’accessibilità dell’acqua de-termina la sopravvivenza delle persone;
- l’art. 117, comma 2 Cost. stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato relativa alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.
Negli ultimi decenni è emerso un costituzionalismo ambientale italiano che, incorporan-do principi volti alla tutela dell’ambiente, ha riconosciuto agli ecosistemi un rango fonda-mentale nell’assetto costituzionale e ha assoggettato l’esercizio dei pubblici poteri a limiti giuridici cogenti.
È il caso della legge costituzionale n. 1/2022, che ha modificato l’art. 9 Cost. (relativo alla tutela del paesaggio e degli ecosistemi) e l’art. 41 Cost. (che, regolando i rapporti econo-mici, garantisce la libertà di impresa subordinandola alla tutela ambientale).
I citati parametri hanno consentito alla giurisprudenza di riconoscere la natura costituzio-nalmente sensibile dell’acqua, in quanto risorsa naturale essenziale, elemento strutturale degli ecosistemi e bene funzionale all’esercizio effettivo dei diritti fondamentali. A tal fine, la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 259/1996, che definisce l’acqua «bene primario della vita dell’uomo […] in un quadro complessivo caratterizzato dalla natura di diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale […] risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà […] riconnessa al diritto fonda-mentale dell’uomo (e delle generazioni future) all’integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche».
La bancarotta idrica globale: un rischio da scongiurare

Un recente rapporto dell’ONU afferma che il Pianeta è entrato nell’era della bancarotta idrica globale: i prelievi superano la capacità di rigenerazione del ciclo idrologico e la qualità dell’acqua è sempre più compromessa dall’inquinamento. Quella che sembra una scarsità è in realtà una crisi strutturale di sovraconsumo e degrado.
La sfida attuale stimola la nascita di un nuovo umanesimo ecologico, capace di concilia-re la dignità umana con i nuovi doveri verso la natura, nel rispetto degli equilibri ambientali. Va riconosciuto il valore intrinseco di ogni goccia garantita, nella quale risiede un principio fondamentale: “si scrive acqua e si legge democrazia”. È questo lo slogan del Forum Ita-liano dei Movimenti per l’Acqua, simbolo della battaglia per la gestione pubblica e parteci-pativa della risorsa idrica, sancita dal referendum del 2011, in occasione del quale 26 milioni di italiani votarono a favore della gestione pubblica del servizio idrico.
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